STATUTO
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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"ASSOCIAZIONE ITALIANA LAFORA"
Art. 1 – DENOMINAZIONE – SCOPI e ATTIVITA’
1- L’Associazione di volontariato "ASSOCIAZIONE ITALIANA LAFORA",siglabile negli Atti A.I.LA. e più avanti chiamata per brevità "Associazione", "Associazione AILA", "AILA, si uniforma ai principi della Legge 266/91 sul volontariato.
2- L’Associazione intende promuovere un’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni alle gravi conseguenze provocate dalla Malattia di Lafora ed inoltre mira a favorire e promuovere tutte le possibili iniziative finalizzate ad aiutare sia gli adolescenti colpiti dalla malattia che le famiglie degli stessi.
Essa pertanto si propone di:
a) favorire i contatti e gli scambi di informazioni fra le famiglie interessate;
b) individuare le figure competenti impegnate nella lotta contro tale malattia (medici, ricercatori, centri di cura e di ricerca, ecc.) sia in Italia che all’estero per favorire e semplificare i contatti fra queste e le famiglie dei malati;
creare una rete di contatti con le associazioni straniere impegnate nel conseguimento dei medesimi obiettivi.
attraverso lo svolgimento delle seguenti attività :
promuovere la pubblicazione di materiale informativo
promuovere eventi mirati alla raccolta di fondi da destinarsi alla ricerca medica e agli studi in generale sulla Malattia di Lafora, che pur colpendo un numero relativamente esiguo di soggetti ha un impatto e conseguenze estremamente gravi sia sui diretti interessati che sulle loro famiglie;
promuovere la ricerca di fondi da destinarsi a quei soggetti che, colpiti dalla sindrome e
appartenenti ad un ceto disagiato, hanno oggettive difficoltà a intraprendere tutte le
iniziative possibili per alleviare e ritardare le pesanti conseguenze generate dalla malattia.
Art. 2 – PRINCIPI
1 - L’Associazione apartitica e apolitica si atterrà ai seguenti principi:
assenza del fine di lucro;
divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
democraticità della struttura;
esclusione di soci temporanei;
elettività e gratuità delle cariche associative;
gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate;
sovranità dell’Assemblea;
divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.
2 - Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci.
3 - Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.
Art. 3 – SEDE
1 - L’associazione ha sede in Agliano Terme (AT) v. F.lli Sardi,19.
2 - Lo spostamento della sede sociale potrà avvenire in seguito a decisione del Consiglio Direttivo senza bisogno di convocare un’assemblea straordinaria.
3 - Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.
Art. 4
1 - I soci sono coloro che condividono gli scopi dell’associazione e versano annualmente la quota associativa.
2 - All’aspirante socio deve essere consegnata una copia aggiornata dello Statuto.
3 - La qualifica di socio è subordinata all’accoglimento da parte del Consiglio Direttivo e alla successiva ratifica da parte dell’assemblea dei soci, della domanda di iscrizione all’associazione.
4 - L’iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo immediatamente successiva alla richiesta.
5 - I motivi dell’eventuale diniego all’ammissione devono risultare chiaramente dalla scheda di richiesta di ammissione. La delibera sull’ammissione è inappellabile. Il rigetto della domanda di iscrizione deve venir comunicato per iscritto all’interessato, senza la necessità di indicarne i motivi.
6 - Sono previsti i seguenti tipi di soci:
fondatori;
sostenitori;
ordinari.
Soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l’associazione, sottoscrivendo l’Atto Costitutivo;
Soci sostenitori: sono quelle persone che condividono le finalità dell’associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico;
Soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell’associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.
7 - Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno sia diritto al voto in seno all’Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali.
8 - La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l’accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell’associazione. Inoltre il socio non potrà intraprendere alcun tipo di provvedimento legale contro l’associazione, né contro i suoi Organi sociali, né contro altri soci.
9 - Cause di esclusione dei soci sono le seguenti:
morosità;
indisciplina o comportamento scorretto ripetuti;
inattività prolungata.
10 - Il Consiglio Direttivo nel corso della seduta con la quale viene convocata un’Assemblea, sia
essa ordinaria che straordinaria, provvede a comunicare i nominativi dei soci esclusi.
- Ciascun Socio ha diritto di recesso dall’Associazione.
- Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative
versate.
13 - L’Associazione assicura gli associati che prestano la loro attività di volontariato contro infortuni e responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell’attività a favore dell’Associazione.
Art. 5 - ESERCIZIO SOCIALE
1 - L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo, tranne il primo che inizia alla data di costituzione dell’Associazione. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea.
Art. 6
1 - Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, dal Consiglio Direttivo, mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
2 - Il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.
3 - L’assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/10 dei soci o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.
4 - L’avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:
giorno, ora e sede della prima convocazione;
giorno, ora e sede dell’eventuale seconda convocazione;
ordine del giorno, cioè l’elenco degli argomenti che saranno trattati;
un prospetto per l’eventuale delega a terzi nel caso in cui il socio non possa parteciparvi
personalmente;
5 - Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.
6 – Le delibere dell’Assemblea ordinaria sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti, anche per delega, degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
7 - Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 3/4 dei soci con diritto al voto e con la metà più uno dei voti favorevoli. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole dei ¾ degli associati.
8 - L’Assemblea nomina il proprio Presidente ed il proprio Segretario.
9 - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.
10 – Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.
11 - Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
- elezione o sostituzione degli organi sociali;
- approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
- approvazione degli indirizzi e delle linee generali dell’attività da svolgere;
- approvazione dello Statuto, dell’eventuale Regolamento interno e le relative modifiche;
- ratifica della delibera del Consiglio Direttivo di ammissione o esclusione di nuovi soci.
- deliberazione sull’entita’ della quota associativa annuale
12 – Sono compiti dell’Assemblea straordinaria:
- modifica dello statuto;
- scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio;
- nomina, laddove necessario, dei liquidatori del patrimonio.
- Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia
dissenzienti che assenti.
Art. 7
1 - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, fino ad un massimo di nove,
dura in carica per un periodo di due anni e può venir rieletto per non più di tre volte consecutive.
2 –Sono compiti del Consiglio Direttivo:
ammettere i nuovi soci;
convocare le Assemblee;
osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo di ogni esercizio finanziario;
escludere i soci che si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 4, comma 9.
Art. 8 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
1 – Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione. E’ eletto dal
Consiglio Direttivo al suo interno.
2 - I compiti principali del Presidente, che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal
Vicepresidente, sono i seguenti:
rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano
di competenza dell’Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo.
Art. 9 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
1 - Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
quote associative e contributi degli aderenti;
contributi di privati;
contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
contributi di organismi internazionali;
donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2 - Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione.
Art. 10 – DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
1 - La durata dell’associazione è illimitata.
2 - Lo scioglimento viene approvato in assemblea straordinaria, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, o, nel caso di sua inesistenza o latitanza, da qualsiasi Socio. La medesima assemblea nominerà un liquidatore dei beni sociali.
3 - Tutto il patrimonio esistente all’atto dello scioglimento dovrà essere devoluto dai liquidatori appositamente nominati, a favore di organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Art. 11– NORME RESIDUALI
1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si fa riferimento alle norme del codice civile e della Legge 266/91 e sue successive modifiche e integrazioni.